Art. 3.
(Durata dello stato di calamità).

      1. La durata dello stato di calamità è commisurata all'entità dei danni e alla complessità degli interventi per la ricostruzione e il ripristino ambientale.
      2. Finalità generali della presente legge e del piano di cui all'articolo 10 sono la realizzazione trasparente e tempestiva degli interventi e la minore durata possibile del regime speciale connesso allo stato di calamità.

 

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