1. La durata dello stato di calamità è commisurata all'entità dei danni e alla complessità degli interventi per la ricostruzione e il ripristino ambientale.
2. Finalità generali della presente legge e del piano di cui all'articolo 10 sono la realizzazione trasparente e tempestiva degli interventi e la minore durata possibile del regime speciale connesso allo stato di calamità.